Legge 107/2015 - Implicazioni per educatori e coordinatori di Nido d’Infanzia
In questo articolo, analizzeremo le implicazioni della Legge 107/2015 (“riforma della buona scuola”) per gli educatori e educatrici di asilo nido e coordinatori pedagogici di Nido d’infanzia.
Questo articolo è stato scritto dal dottor Virginio Fornea per conto di Progetto Asilo Nido, grazie anche al contributo della discussione delle persone che ci seguono sulla nostra pagina Facebook. Per un’analisi dell’intero articolo 1, comma 181 della legge 107/2015, non solo per il “Sistema Integrato 0-6 anni”, e a quanto cambierà per educatori e educatrici di asilo nido, coordinatori pedagogici e partecipanti ai concorsi, rimandiamo agli articoli indicati nel penultimo paragrafo.
Implicazioni per educatori di asilo nido e coordinatori pedagogici della Legge 107/2015
La recente legge delega 107/2015 (la cosidetta riforma della “buona scuola”), all’articolo 1, comma 181 (sottocomma "e"), modifica l’attuale panorama italiano dei Nidi d’Infanzia e degli altri Servizi per l’infanzia, con notevoli implicazioni per educatori e educatrici di asilo nido, e coordinatori psicopedagogici dei servizi. Tali implicazioni sono collegate solo in parte al nuovo “sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni” (legge 107/2015, art. 1, comma 181, sottocomma e).
Nel seguito, ci concentreremo sulle implicazioni della legge 107/2015 per il personale dei servizi per l’infanzia relative a:
- Educatori e educatrici già assunti presso i servizi per l’infanzia
- Aspiranti educatrici
- Coordinatori pedagogici
- Cambiamenti nella professione di educatore di servizi per l’infanzia
1. Educatori di asilo nido già assunti a tempo indeterminato e legge 107/2015
Di primo acchito, si può pensare che nulla cambi per gli educatori e educatrici di asilo nido che sono già assunti a tempo indeterminato. In realtà, alcune implicazioni di notevoli proporzioni esistono, anche se naturalmente non riguarderanno la perdita del posto di lavoro. Vediamole in dettaglio.
Cambiamenti e standard educativi
Cambiamenti e standard educativi
Una prima importante implicazione riguarda il numero delle educatrici di asilo nido già assunte in alcuni servizi. Infatti, non è al momento chiaro cosa succederà nelle Regioni che abbiamo una serie di standard “superiori” a quelli che lo Stato definirà nel Decreto Attuativo della legge 107/2015. In particolare, nel caso di rapporto educatore/bambino che diminuisce (cioè aumenta il numero di bambini per educatrice di asilo nido presente), possiamo ipotizzare che molte educatrici di nido d’infanzia saranno poste in mobilità, o lasciate a casa nel caso di servizi privati o appaltati a cooperative.
Cambiamenti e nuovi titoli di ammissione
Cambiamenti e nuovi titoli di ammissione
In linea di massima, stante la non retroattività delle leggi, la maggior parte delle educatrici di asilo nido già assunte conserveranno il loro incarico e inquadramento professionale, anche se in possesso di un titolo di studio inferiore alla laurea o comunque diverso dalle lauree che saranno consentite.
2. Aspiranti educatrici: concorsi e graduatorie e Legge 107/2015
La legge 107/2015 ha enormi implicazioni per le aspiranti educatrici e educatori di asilo nido, sia per i nuovi titoli di studio definiti a livello nazionale, sia per i concorsi e selezioni pubbliche. Vediamo tali implicazioni della legge 107/2015 in dettaglio.
Laurea come titolo di ammissione ai concorsi
Laurea come titolo di ammissione ai concorsi
Il punto 1.1.2 del sottocomma 181-“e” della legge 107/2015 sembra indicare che l’accesso al lavoro di educatrice di nido d’infanzia sarà per le sole laureate. Non è indicata “quale” laurea, ma osservando l’impianto dell’intero comma 181-“e”, possiamo intuire che si tratterà delle lauree in Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione (infanzia), e titoli equipollenti. Nulla è possibile dire del regime transitorio, cioé di chi attualmente può partecipare ai concorsi e selezioni pur in possesso di titoli di studio diversi da queste due lauree, visto che attualmente ci sono molte diversità tra le Regioni in fatto di titoli d’ammissione al lavoro di educatore di asilo nido.
Come cambia il concorso pubblico per educatore asilo nido?
Come cambia il concorso pubblico per educatore asilo nido?
Per quanto riguarda le modalità di accesso alla professione, in nessun punto si parla esplicitamente di concorso unico nazionale per gli educatori di nido d’infanzia e altro personale dei servizi per l’infanzia. La legge 107/2015, però, all’articolo 1, comma 109, prevede che si arrivi, per la scuola, alla sola modalità concorsuale per le nuove assunzioni. Logico quindi aspettarsi che si andrà in questa direzione anche per le educatrici di nido d’infanzia.
È ipotizzabile anche che la organizzazione e gestione di questi concorsi sia simile a quella delle insegnanti. Considerato inoltre che sarà compito delle Regioni “potenziare la qualificazione del sistema integrato 0-6 anni” (art. 1, comma 181, sottocomma e, punto 2), possiamo già prevedere che i concorsi per gli educatori di nido d’infanzia saranno a livello regionale, ma validi in tutta Italia, e che le graduatorie connesse avranno validità triennale, poi scadranno e dovranno essere rifatte (legge 107/2015, art. 1, comma 113, sottocomma a).
Nota. Considerato il problema delle precarie con oltre 36 mesi di lavoro in un singolo Ente Locale, è ipotizzabile che nel regime transitorio si terrà conto di queste lavoratrici.
Preparazione dei concorsi di educatore di asilo nido
Preparazione dei concorsi di educatore di asilo nido
Dal punto di vista delle candidate al ruolo di educatrici di nido d’infanzia, però, si avrebbe una notevole riduzione del carico di studio per la preparazione dei concorsi, che diminuirebbero di numero e di complessità (la legge 107/2015 prevede standard nazionali da studiare).
Questa riduzione, nel caso di chi già studia per i concorsi, però si confronterà con il dover apprendere conoscenze e competenze diverse, date dalla nuova professionalità di educatore di asilo nido che la Legge 107/2015 sembra prevedere – vedi il paragrafo successivo.
Compresenza di docenti e educatori
Una possibile implicazione della compresenza di docenti e educatori
Una riflessione riguarda il punto 1.1.3 del comma 181, sottocomma "e" dell’articolo 1, Legge 107/2015, relativo alla compresenza del personale docente con quello educativo nei servizi per l’infanzia. Tale punto diventa di particolare implicazione negativa per le educatrici di asilo nido, alla luce del successivo punto 6 del sottocomma 181-"e" dell’articolo 1, Legge 107/2015. Tale punto, infatti, prevede: “6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;” Sebbene il punto 6 riguardi la scuola dell’infanzia, è presumibile che anche i primi insegnanti in compresenza saranno tratti da tale graduatoria a esaurimento. Si potrebbe quindi trattare di una riduzione dei potenziali posti di lavoro per le educatrici (che ovviamente non sono inserite in tale graduatoria già esistente).
Nota. Per una analisi di come saranno i futuri concorsi pubblici per educatori di asilo nido, sulla base della legge 107/2015, stiamo preparando un articolo specifico.
3. Coordinatori pedagogici e legge 107/2015
Per la professione di coordinatore pedagogico del sistema integrato 0-6 anni, non solo per i servizi all’infanzia o i Nidi d’infanzia, e i posti di lavoro relativi, la legge 107/2015 ha in serbo varie implicazioni e molti cambiamenti. Vediamo tali implicazioni della legge 107/2015 in dettaglio.
Coordinamento pedagogico Territoriale: meno posti di lavoro?
Coordinamento pedagogico Territoriale: meno posti di lavoro?
La legge 107/2015, art. 1, comma 181, sottocomma e, punto 1.1.3, prevede che il Coordinamento Pedagogico sarà obbligatorio, ma a livello territoriale. Cosa succederà, quindi, al personale di coordinamento interno ai servizi che alcune regioni attualmente prevedono, e già regolarmente assunto? Si tratta di centinaia di coordinatori psicopedagogici, almeno uno per comune ove erano previsti. Possiamo ipotizzare che vi saranno vari concorsi riservati al personale in mobilità nelle regioni in cui il coordinamento è ora non obbligatorio.
Riteniamo sia improbabile che vi siano molti nuovi concorsi per figure di coordinatore psicopegogico o pedagogico, in considerazione dell’incremento del territorio che sarà in carico ad ogni coordinatore e del numero attuale di coordinatori già assunti.
Implicazioni della Legge 107/2015 sulla professione di coordinatore pedagogico
Implicazioni della Legge 107/2015 sulla professione di coordinatore pedagogico
Inoltre, il succitato punto 1.1.3 ha varie implicazioni per la professione stessa di coordinatrice pedagogica dei servizi d’infanzia; tra queste:
- Il coordinamento non è più “psicopedagogico”, ma pedagogico. Questo cambio nel termine sottende ad una visione diversa delle necessità da coordinare per i servizi per l’infanzia. Di fatto, con il “coordinamento pedagogico” il supporto e coordinamento che si riferivano anche ad aspetti di sviluppo e di individualizzazione del rapporto educatrice/bambino sembrano sparire, a favore di aspetti più prettamente relativi ai processi dell'educazione e della formazione. Questa variazione nel termine implica, di conseguenza, anche un profilo professionale diverso: i concorsi per coordinatore pedagogico potrebbero infatti essere aperti ai soli laureati in pedagogia, e non anche ad altre lauree come attualmente accade (ad esempio: psicologia).
- Dal punto (1) deriva anche la considerazione su quale ruolo sarà ipotizzabile per il coordinatore, dato che i docenti (compresenti nel Nido di infanzia e nei servizi per l’infanzia, articolo 1, comma 181 subcomma "e" punto 1 della Legge 107/2015) manterranno la loro autonomia. Si tratterà solo di fornire supporto “a richiesta” degli insegnanti? La situazione sarà simile a quanto accade ora nelle scuole dell’infanzia? Opereranno per coordinare le azioni degli educatori con quelle degli insegnanti (da questi ultimi stabilite in autonomia)? O il coordinatore pedagogico si ridurrà ad una figura dirigenziale di collegamento con le varie realtà del territorio – Comuni, ASL, ecc.?
4. La legge 107/2015 e il cambiamento nella professione di educatore di asilo nido
Concludiamo questo articolo riflettendo su alcune implicazioni relative a cosa cambierà nella professione stessa dell’educatrice di asilo nido.
L’articolo 1, comma 181, sottocomma "e", punto 1.1.3 della legge 107/2015 prevede esplicitamente che il cardine dell’educazione nei Nidi d’infanzia e degli altri servizi educativi per la prima infanzia saranno le attuali “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”.
Questo fa pensare ad una ridefinizione delle conoscenze e delle competenze degli educatori e educatrici di asilo nido.
Inoltre, data la compresenza del personale docente della scuola dell’infanzia (legge 107/2015, art. 1, co. 181 subcomma "e", punto 1.1.3), è ipotizzabile che si assisterà anche ad una ridefinizione delle funzioni e dei compiti degli educatori e educatrici di asilo nido. Per una analisi di alcuni scenari di ridefinizione del profilo professionale delle educatrici di asilo nido, rimandiamo all’articolo Criticità nel nuovo Sistema Integrato 0-6 anni della Legge 107/2015.
Il punto 1.1.3 è inoltre preoccupante perché configura una sorta di “funzione unica” degli insegnanti che potrebbero essere collocati indifferentemente nei nidi e nella scuola dell´infanzia. Questo proprio perché:
- Non si definisce una chiara specificità dei due percorsi (educativo / istruttivo). La specificità riguarda anche le competenze necessarie: cosa accadrà con un supplente di grande esperienza di scuola dell’infanzia, messo per la prima volta in un contesto di asilo nido?
- La legge 107/2015 non definisce nemmeno una “tipologia di posto” per i docenti in compresenza. D’altro canto, “i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto” (Legge 107/2015, art. 1, comma 66).
Articoli collegati alla Legge 107/2015
Una analisi dettagliata dell’intero comma 181 dell'articolo 1 della legge 107/2015, non solo per il “Sistema Integrato 0-6 anni”, è presentata in Il Sistema Integrato 0-6 anni della Legge 107-2015 - Cosa cambia per Nidi d’infanzia e educatori di asilo nido.
Una discussione dettagliata dei vari punti critici del Sistema Integrato 0-6 anni per educatori di asilo nido e coordinatori pedagogici è contenuta in Criticità nel nuovo Sistema Integrato 0-6 anni della Legge 107/2015
Implicazioni per educatori e coordinatori di Nido d’infanzia della Legge 107/2015 - Conclusioni
In questo articolo abbiamo riflettuto sulle implicazioni della Legge 107/2015, la cosidetta “riforma della buona scuola”, per quanto riguarda il personale dei servizi per l’infanzia, in particolare educatori e educatrici di asilo nido e coordinatori pedagogici di Nido d’infanzia.
In particolare, abbiamo visto cosa potrebbe significare la legge 107/2015 per (a) Educatori di asilo nido già assunti presso i servizi per l’infanzia; (b) candidate educatrici (cioé partecipanti a concorsi pubblici e selezioni per educatore di asilo nido); (c) Coordinatori pedagogici, con riflessioni anche su coloro già assunti. Abbiamo inoltre ipotizzato come cambierà la professione stessa di educatore di nido d'infanzia e di Coordinatore Pedagogico di servizi per l’infanzia, alla luce della legge 107/2015.