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Titoli di studio per lavorare in asilo nido

Per lavorare in asilo nido è necessario il possesso di titoli di studio idonei che permettono di accedere alle varie figure lavorative, che con il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 sono stati definiti a livello nazionale (per essere educatore di Nido d’infanzia), ma facendo anche riferimento alle leggi della regione in cui si intende lavorare per i soli titoli conseguiti prima dell’avvio della Riforma del Sistema 0-6 anni.
In questo articolo abbiamo raccolto i nuovi e i vecchi titoli di studio (validi in determinate condizioni) e altre considerazioni utili a chi intende lavorare in asilo nido, distinte in base alle leggi regionali da cui sono tratte, regione per regione.
Per le variazioni, modifiche, integrazioni e aggiornamenti del corpus di leggi che regolano gli asili nido, rimandiamo a Leggi e Asilo Nido.
Aiutateci a migliorare: nel caso riteniate che una legge o un titolo di studio siano citati in maniera errata o incompleta, o che un link non sia più valido, vi preghiamo di segnalarcelo sulla nostra pagina di Progetto Asilo Nido su Facebook.

Aggiornato il 08/08/2018 con la Circolare del Ministero dell’Istruzione del 8 agosto 2018 e il Decreto Ministeriale n° 308 del 9 maggio 2018
Aggiornato il 17/05/2017 con il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017  n° 65 del 16/05/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU n° 112 del 16-5-2017 - Supplemento Ordinario n° 23.
Aggiornato il 18/06/2012 con la Delibera di Giunta Regionale dell'Abruzzo n° 935 del 23/12/2011 “Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” (Allegato 1).

Aggiornato il 07/06/2013 con il Decreto Presidenziale Regione Siciliana 16 maggio 2013 “Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia” (Allegato 1)
Aggiornato il 11/9/2013 con il nuovo Regolamento Attuativo n° 9/2013 della Regione Calabria.
Aggiornato il 30/6/2014 con il DPGR Toscana n° 33 del 20 giugno 2014 “Modifiche al Regolamento Attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013. n. 41/R”.
Aggiornato il 28/2/2015 con i titoli di studio previsti dalla procedura RIPAM di reclutamento di educatori del Comune di Napoli.
Aggiornato il 01/08/2015 con la nuova Delibera di Giunta Provinciale di Trento n. 1659, del 29 settembre 2014, “Articolo 8 della Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4. Ulteriore modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm. per quanto riguarda l’accesso alle professioni di educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi e di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter”.
Aggiornato il 01/04/2015 con i requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 222 del 06/03/2015 "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della L.R.. 9 aprile 2009, n. 6", che abroga e sostituisce la deliberazione di Giunta Regionale del 12/05/2009, n. 588.
Aggiornato il 17/07/2015 con i futuri requisiti previsti per il Sistema Integrato 0-6 anni della Legge 107/2015.
Aggiornato il 18/08/2015 con i nuovi titoli di studio previsti dalla selezione pubblica per graduatoria educatori di asilo nido del Comune di Roma del 14/08/2015.
Aggiornato il 8/2/2016 con i nuovi titoli di studio previsti dalla Delibera di Giunta regionale della Campania n. 490 del 21/10/2015 pubblicata sul BURC Campania il 8/2/2016.

Lavorare in asilo nido – titoli e considerazioni sulle figure professionali

Chi intende lavorare in asilo nido, in particolare come educatrice o coordinatrice psicopedagogica, deve necessariamente possedere almeno un idoneo titolo di studio. Tale titolo di studio è attualmente definito dal DLGS 65/2017, che fa anche riferimento alle leggi regionali della Regione in cui si intende lavorare per diplomi, lauree o attestati conseguiti fino al 31 maggio 2017; ciò può causare alcuni problemi, in quanto alcuni titoli non sono ammessi in una regione, mentre possono esserlo nella confinante. Di seguito indicheremo, oltre all’elenco dei titoli per poter accedere al lavoro in asilo nido nelle sue varie figure professionali, anche una serie di considerazioni su cosa sarà concretamente richiesto in tali servizi.

Questo articolo è dedicato sopratutto a chi intenda partecipare ai concorsi pubblici e alle selezioni per educatore di asilo nido o di coordinatore psicopedagogico, come ad esempio le graduatorie per assunzioni a tempo determinato (sostituzioni). L’importanza del titolo di studio richiesto per lavorare in asilo nido è comunque fondamentale anche per chi intende lavorare in ambito privato, in quanto le leggi che regolano i servizi per l’infanzia si applicano a tutti i servizi per l’infanzia, sia pubblici, sia privati, con le proprie prescrizioni relative al tipo di servizio offerto (numero ed età dei bambini, periodo di apertura, ecc.).

Nota importante: consigliamo di leggere l'ultimo paragrafo di quest'articolo, riguardante i prossimi futuri sviluppi dei requisiti di accesso al lavoro nei Nidi d'infanzia e nei servizi per l'infanzia definiti dalla Legge 107/2015, cosidetta "riforma della Buona Scuola", nel nuovo Sistema Integrato 0-6 anni.

 Il DLgs 65 del 13/04/2017 e i nuovi titoli di studio per lavorare al Nido come educatore

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 65, istituisce il cosiddetto “Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni” e quindi definisce anche i titoli per diventare educatore di Nido d’infanzia. Lo fa però istituendo di fatto un sistema “ibrido”, in quanto questi titoli sono definiti in due articoli di legge distinti, che coprono sia i “nuovi” titoli necessari, sia i titoli idonei a tale lavoro già conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto (31/05/2017) e prima ammessi in base alle leggi regionali.
Vediamo in dettaglio.

DLgs 65/2017, art.4 comma 1 punto e: “qualifica universitaria per essere educatore al Nido”

Il DLgs 65/2017 norma nell’articolo 4, comma 1, punto e), e nel successivo articolo 14, comma 3, i titoli di studio idonei per essere educatrice di Nido d’infanzia a partire dall’anno educativo 2019/2020,indicando esplicitamente:

  • Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia”
  • Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”. Nota: “il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente”, per la quale rimandiamo al sito del Ministero dell’Istruzione.


DLgs 65/2017, art.14, comma 3: validità dei titoli conseguiti ENTRO il 31/05/2017

Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 non è retroattivo, quindi all’articolo 14, comma 3, prevede che “continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/’17 è il 31 maggio 2017.

Chiaramente, chi consegue un diploma di studio o altro titolo nell’intervallo tra il 31/05/2017 e la data di avvio dell’anno scolastico 2019/2020, per accedere alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia dovrà iscriversi ad una Università per conseguire una delle due lauree previste dal DLgs 65/2017 a partire da settembre 2019.

Il DM 278 del 9 maggio 2018 e la Circolare del 08/08/2018 del Ministro dell’Istruzione

Dalla lettura del DLGS 65/2017, rimaneva il dubbio di chi si laureava con L-19 “generica”, dopo il 31 maggio 2017, senza poter fare il passaggio alle nuove lauree perché non ancora attivate in molte università.

Per chi si è laureata dopo il 31/05/17 con L-19 non a indirizzo specifico per l’infanzia, il MIUR indica che:

“L'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi. ”

La circolare copre l’intero vuoto temporale creatosi con il DLGS 65/17, e prevede anche che:

“Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n° 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.”

Tali corsi di laurea L19 a indirizzo specifico per la prima infanzia sono stati attivati a partire dall’anno accademico 2019-2020.

I titoli di studio per lavorare in asilo nido, validi se conseguiti entro il 31/05/2017

DLGS 65/17 e i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma della Legge 107/2015 per il sistema integrato 0-6 anni

Il Decreto Legislativo 65/2017 è un decreto attuativo della cosiddetta “riforma della Buona Scuola”. Il 13 luglio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 107/2015, cosidetta “riforma della Buona Scuola”, che tra le varie azioni riforma anche gli asili nido e i servizi per l’infanzia, in particolare tramite la definizione del “sistema integrato 0-6 anni” (legge 107/2015, art. 181, comma e), e una serie di cambiamenti relativi alla figura dell’educatore di nido d’infanzia e del coordinatore pedagogico dei servizi per l’infanzia. Di notevole interesse è la previsione che per lavorare come educatore di asilo nido era necessaria la “qualifica universitaria”.
La legge 107/2015, in riferimento agli asili nido, è in realtà una legge delega, con cui il Governo si impegna a definire, con appositi Decreti Attuativi, i vari punti elencati (compreso quindi l’obbligatorietà della laurea per essere educatore di nido d’infanzia), da cui il DLGS 65/17. Rimane ancora da specificare tutto quanto è relativo al coordinamento psicopedagogico, per il quale al momento valgono appieno le leggi regionali sopra esposte.
Invitiamo chi è interessato a come si evolveranno le professioni e i requisiti di ammissione ai lavori di educatore di asilo nido e di coordinatore pedagogico / psicopedagogico nei servizi per l’infanzia secondo la riforma della “Buona Scuola”, a leggere l’articolo Legge 107/2015 - Implicazioni per educatori e coordinatori di Nido d’Infanzia.

Titoli di studio per lavorare in asilo nido – Conclusioni

In questo articolo abbiamo raccolto sia i titoli di studio, sia alcune considerazioni che possono essere utili a chi intende lavorare in un asilo nido, illustrando il regime misto (nazionale / regionale) per un educatore dei servizi per la prima infanzia creato dal Decreto Legislativo 65 del 2017, e raccogliendo le leggi regionali alla data del 31/05/2017. È infatti molto importante, per lavorare in asilo nido, il possesso di titoli di studio adeguati, che sono previsti dal DLGS 65/17 a livello nazionale e anche dalle leggi della regione in cui si intende lavorare, e che in alcuni casi possono differire da quelle di altre regioni.


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