Per lavorare in un asilo nido, nelle varie figure lavorative, è necessario il possesso di titoli di studio idonei, che con il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 sono stati definiti a livello nazionale facendo riferimento anche alle leggi della regione in cui si intende lavorare, sia per un Servizio educativo per l'Infanzia pubblico, sia privato. In questo articolo abbiamo raccolto i nuovi e i vecchi titoli di studio (validi in determinate condizioni) e altre considerazioni utili a chi intende lavorare in asilo nido, distinte in base alle leggi regionali da cui sono tratte, regione per regione.
Per le variazioni, modifiche, integrazioni e aggiornamenti del corpus di leggi che regolano gli asili nido e i servizi educativi per l'infanzia, rimandiamo a Leggi e Asilo Nido.
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Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 65, istituisce il cosidetto “Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni” e quindi definisce anche i titoli per diventare educatore di Nido d’infanzia. Lo fa però istituendo di fatto un sistema “ibrido”, in quanto questi titoli sono definiti in due articoli di legge distinti, che coprono sia i “nuovi” titoli necessari, sia i titoli idonei a tale lavoro già conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto (31/05/2017) e prima ammessi in base alle leggi regionali.
Vediamo in dettaglio.
Il DLgs 65/2017 norma nell’articolo 4, comma 1, punto e), e nel successivo articolo 14, comma 3, i titoli di studio idonei per essere educatrice di Nido d’infanzia e altri Servizi per l'Infanzia a partire dall’anno educativo 2019/2020, indicando esplicitamente:
Il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017 non è retroattivo, quindi all’articolo 14, comma 3, prevede che “continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. La data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/2017 è il 31 maggio 2017.
Chiaramente, chi consegue un diploma di studio o altro titolo nell’intervallo tra il 31/05/2017 e la data di avvio dell’anno scolastico 2019/2020, per accedere alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia dovrà iscriversi ad una Università per conseguire una delle due lauree previste dal DLgs 65/2017 a partire da settembre 2019.
Il Decreto Ministeriale 378 del 9 maggio 2018 e relativa Circolare Interpretativa del 08/08/2018, che riporta il parere dell’Ufficio legislativo del MIUR, rimedia al "vuoto temporale" che il DLGS 65/17 aveva creato dalla data di entrata in vigore fino all'avvio dell'anno scolastico 2019-20, e considera anche il problema di chi si è laureata in L-19 "generica", cioé non ad indirizzo specifico per i servizi educativi all'infanzia.
Tale Circolare indica che “L'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.”
La Circolare ribadisce poi che “Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.”
In altre parole:
Chi intende lavorare in asilo nido, in particolare come educatrice o coordinatrice psicopedagogica, deve necessariamente possedere almeno un idoneo titolo di studio. Per le educatrici di Nido, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, tale titolo è definito dal DLgs 65/2017 con un regime duplice, prima e dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.65 del 2017 (31 maggio 2017). È importante, per chi già ha un titolo di studio, verificare se esso è idoneo o no per essere educatrice di Nido d’infanzia, e per tale scopo può consultare l’elenco sotto proposto. È importante fare attenzione, in quanto alcuni titoli non sono ammessi in una regione, mentre possono esserlo nella confinante.
Per le altre professioni tipiche del Nido, il titolo necessario è (alla data di scrittura di questo articolo) definito ancora dalle leggi regionali della Regione in cui si intende lavorare.
Di seguito, quindi, indicheremo, oltre all’elenco dei titoli per poter accedere al lavoro in asilo nido nelle sue varie figure professionali (compresi quelli prima del 31 maggio 2017 per un educatore dei servizi per l’infanzia), anche una serie di considerazioni su cosa sarà concretamente richiesto in tali servizi in base alle leggi regionali stesse.
Questo articolo è dedicato soprattutto a chi intenda partecipare ai concorsi pubblici e alle selezioni per educatore di asilo nido o di coordinatore psicopedagogico, come ad esempio le graduatorie per assunzioni a tempo determinato (sostituzioni). L’importanza del titolo di studio richiesto per lavorare in asilo nido è comunque fondamentale anche per chi intende lavorare in ambito privato, in quanto le leggi regionali che regolano i servizi per l’infanzia si applicano a tutti i servizi per l’infanzia, sia pubblici, sia privati, con le proprie prescrizioni relative al tipo di servizio offerto (numero ed età dei bambini, periodo di apertura, ecc.).
Nota importante: visti gli sviluppi dei requisiti di accesso al lavoro nei Nidi d'infanzia e nei servizi per l'infanzia definiti dalla Legge 107/2015, cosidetta "riforma della Buona Scuola", nel nuovo Sistema Integrato 0-6 anni, così come definiti dal Decreto Legislativo n.65 del 2017, i titoli di studio qui sotto indicati per la figura di Educatore dei Servizi per l’infanzia sono validi solo se conseguiti entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del Decreto).
Nota: con la Circolare interpretativa del MIUR del 08/08/2018, i titoli regionali sono validi fino all'avvio dei corsi di laurea ad indirizzo specifico per i servizi educativi all'infanzia, previsto per l'anno accademico 2019-20.
Il 13 luglio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 107/2015, cosidetta “riforma della Buona Scuola”, che tra le varie azioni riforma anche gli asili nido e i servizi per l’infanzia, in particolare tramite la definizione del “sistema integrato 0-6 anni” (legge 107/2015, art. 181, comma e), e una serie di cambiamenti relativi alla figura dell’educatore di nido d’infanzia e del coordinatore pedagogico dei servizi per l’infanzia. Di notevole interesse era la previsione che per lavorare come educatore di asilo nido fosse necessaria la “qualifica universitaria”.
La legge 107/2015, in riferimento agli asili nido, era in realtà una legge delega, con cui il Governo si impegnava a definire, con appositi Decreti Attuativi, i vari punti elencati (compreso quindi l’obbligatorietà della laurea per essere educatore di nido d’infanzia). Ecco quindi che il Governo ha emanato, in data 13 aprile 2017, il Decreto Legislativo n° 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU n° 112 del 16-5-2017 - Supplemento Ordinario n° 23, entrante in vigore in data 31 maggio 2017.
Come abbiamo illustrato sopra, il DLgs 65/’17 crea un duplice elenco di titoli di studio necessari per la professione di educatore nei Servizi per l’infanzia, distinti in base alla data di conseguimento: prima del 31/05/2017 sono validi e continuano ad aver valore i titoli già previsti nelle leggi regionali esistenti a quella data; dopo, sono necessarie due lauree specifiche.
Invitiamo chi è interessato ad alcune riflessioni su come si evolveranno le professioni di educatore di nido d'infanzia e di coordinatore pedagogico / psicopedagogico nei servizi per l’infanzia, a leggere l’articolo Legge 107/2015 - Implicazioni per educatori e coordinatori di Nido d’Infanzia.
In questo articolo abbiamo raccolto sia i titoli di studio, sia alcune considerazioni che possono essere utili a chi intende lavorare in un asilo nido, distinguendo in base alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/2017 e alle leggi regionali da cui sono tratte. È infatti molto importante, per lavorare in asilo nido, il possesso di titoli di studio adeguati, che sono previsti dal Decreto Legislativo 65/2017 e, prima della sua entrata in vigore del 31 maggio 2017, dalle leggi della regione in cui si intende lavorare e che in alcuni casi possono differire da quelle di altre regioni.